Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. Le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali costituiscono parte integrante della identità storica e culturale delle comunità locali e la loro conservazione e valorizzazione rappresentano obiettivo primario nelle politiche rivolte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo economico del territorio nazionale.
      2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono a definire condizioni idonee per il mantenimento delle condizioni agronomiche e dei processi produttivi consolidati nel tempo relativi alle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, nonché a promuoverne la conoscenza e la diffusione.
      3. Ai fini della presente legge si intende per «patrimonio agroalimentare tradizionale» l'insieme dei prodotti costituito da:

          a) i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), e le specialità tradizionali garantite (STG) di cui ai regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006;

          b) i prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

          c) eventuali ulteriori produzioni del comparto alimentare alle quali è stato conferito, per la qualità delle materie prime e per il carattere tradizionale dei procedimenti di lavorazione, il marchio di riconoscimento di cui all'articolo 5.

 

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